Geom . Facchin Tommaso Fabrizio
Geom . Facchin Tommaso Fabrizio

Direzione dei lavori e sicurezza nei cantieri

  • Guida operativa del progetto
  • Progettazione e realizzazione gara d'appalto
  • Direzione lavori
  • Coordinatore per la sicurezza e per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/2008)
  • Redazione di fascicolo dell'opera

Articolo 90 del testo unico sulla sicurezza 81/2008, obblighi del committente

 

1. Il committente o il responsabile dei lavori,
nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all’
articolo 15, in particolare:

a) al
momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde
pianificare i vari lavori o fasi di

lavoro che
si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto
della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di
lavoro
.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione
di quanto previsto al
comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti
al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile
dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese esecutrici,
anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico
di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici,
anche non contemporanea
, il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si
applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica

impresa, l’esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile
dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha
facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile
dei lavori comunica alle imprese
affidatarie,
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori.

Tali nominativi sono indicati nel
cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile
dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente,
se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in
attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile
dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità
tecnico-professionale delle imprese
affidatarie
, delle imprese esecutrici e dei lavoratori

autonomi in relazione alle funzioni o
ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei

cantieri la
cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di

cui all’allegato XI, il requisito di cui
al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione

da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del
certificato di iscrizione alla Camera di commercio,

industria e artigianato e del
documento unico di regolarità contributiva45, corredato da autocertificazione
in

ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è
inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI,
il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fa
tto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all
articolo 99,
il documento unico di

regolarità contributiva delle imprese e dei
lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall
articolo 16-bis,

comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante
l
avvenuta verifica della ulteriore documentazione di
cui

alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma
1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo
99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva
delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo
abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione
concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si
applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla
normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso,
le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore
per la esecuzione dei lavori.

 

Sanzioni penali previste per i
committenti o per i responsabili dei lavori

• Art. 90, co. 3, 4, 5: arresto da tre a
sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 157, co. 1, lett. a)]

• Art. 90, co. 9, lett. a): arresto da
due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [Art. 157, co. 1, lett. b)]

 

Sanzioni amministrative per i committenti
o i responsabili dei lavori

• Art. 90 co. 7 e 9, lett. c): sanzione
amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800 [Art. 157, co. 1, lett. c)]

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